Art. 47

Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione

In vigore dal 16 giu 2008
Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione 1.   In caso di recesso o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti. L’Organizzazione conserva le somme già versate da detto membro, che deve inoltre pagarle tutte le somme dovute alla data effettiva del recesso o dell’esclusione; nondimeno, se si tratta di una parte contraente che non può accettare una modifica e che di conseguenza cessa di partecipare all’accordo a norma dell’, paragrafo 2, il Consiglio può liquidare i conti nel modo che gli sembra più equo. 2.   Un membro che abbia cessato di far parte dell’accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavato della liquidazione o degli altri averi dell’Organizzazione; ad esso non può neanche essere chiesto di pagare una quota del disavanzo eventuale dell’Organizzazione alla cessazione dell’accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:579:oj#art-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione (Art. 47 Decisione (UE) 2008/579) — Testo vigente | Portale Normativo