Art. 49
Modifiche
In vigore dal 16 giu 2008
Modifiche
1. Il Consiglio può proporre modifiche dell’accordo che comunica a tutte le parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore per tutti i membri dell’Organizzazione cento giorni dopo che le parti contraenti aventi almeno due terzi dei voti dei membri esportatori e le parti contraenti aventi almeno due terzi dei voti dei membri importatori hanno notificato la loro accettazione al depositario. I suddetti due terzi sono calcolati in base al numero delle parti contraenti dell’accordo al momento in cui la proposta di modifica è comunicata alle parti contraenti interessate dal processo di accettazione. Il Consiglio fissa un termine entro il quale le parti contraenti notificano al depositario che accettano la modifica e comunica tale termine a tutte le parti contraenti e al depositario. Se, allo scadere del termine, non sono state raggiunte le percentuali necessarie per l’entrata in vigore della modifica, quest’ultima si considera ritirata.
2. Salvo altrimenti deciso dal Consiglio, se una parte contraente non ha notificato la sua accettazione della modifica entro il termine fissato dal Consiglio, essa cessa di far parte dell’accordo a decorrere dalla data in cui la modifica entra in vigore.
3. Il Consiglio notifica al depositario tutte le modifiche divulgate alle parti contraenti a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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