Art. 4
Membri dell’Organizzazione
In vigore dal 16 giu 2008
Membri dell’Organizzazione
1. Ciascuna parte contraente costituisce un unico membro dell’Organizzazione.
2. Un membro può cambiare categoria secondo le condizioni stabilite dal Consiglio.
3. Qualsiasi riferimento a un «governo» contenuto nel presente accordo vale altresì per la Comunità europea e qualsiasi altra organizzazione intergovernativa avente la competenza esclusiva ai fini del negoziato, della conclusione e dell’applicazione del presente accordo.
Storico versioni
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