Art. 3

Impegni generali dei membri

In vigore dal 16 giu 2008
Impegni generali dei membri 1.   I membri si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per adempiere ai loro obblighi a norma del presente accordo e a collaborare pienamente per il conseguimento dei suoi obiettivi; i membri si impegnano, in particolare, a fornire tutte le informazioni necessarie per agevolare il funzionamento del presente accordo. 2.   I membri riconoscono che i certificati di origine costituiscono una fonte importante di informazioni sul commercio di caffè. I membri esportatori provvedono pertanto a garantire che i certificati di origine siano correttamente rilasciati e utilizzati, secondo le regole stabilite dal Consiglio. 3.   I membri riconoscono altresì l’importanza delle informazioni sulle riesportazioni ai fini di un’accurata analisi dell’economia caffearia mondiale. I membri importatori si impegnano pertanto a fornire regolarmente informazioni esaurienti sulle riesportazioni, nella forma e secondo le modalità stabilite dal Consiglio.
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Impegni generali dei membri (Art. 3 Decisione (UE) 2008/579) — Testo vigente | Portale Normativo