Art. 21
Pagamento dei contributi
In vigore dal 16 giu 2008
Pagamento dei contributi
1. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario possono essere pagati in monete liberamente convertibili e sono esigibili dal primo giorno dell’esercizio.
2. Qualora un membro non abbia versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo entro sei mesi dalla data in cui è esigibile, esso perde, fino a quando non estingue il debito, i propri diritti di voto e di partecipazione alle riunioni dei comitati specializzati. Tuttavia, salvo decisione contraria del Consiglio, il membro in questione non viene privato di nessun altro diritto né esentato da nessuno degli obblighi previsti dal presente accordo.
3. Un membro il cui diritto di voto sia sospeso in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo è ugualmente tenuto a versare il suo contributo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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