Art. 22

Responsabilità

In vigore dal 16 giu 2008
Responsabilità 1.   L’Organizzazione, funzionante nel modo specificato all’, paragrafo 3, non ha il diritto di assumere obblighi che esulino dal campo di applicazione del presente accordo né può ritenere di essere stata autorizzata a farlo dai membri; in particolare, essa non ha la facoltà di prendere in prestito denaro. Nell’esercitare la sua capacità contrattuale, l’Organizzazione inserisce nei contratti le condizioni del presente articolo in modo da farne prendere atto alle altre parti che stipulano contratti con essa; il mancato inserimento di tali condizioni, tuttavia, non rende il contratto nullo o ultra vires. 2.   La responsabilità dei membri è limitata agli obblighi in materia di contributi espressamente previsti nel presente accordo. Si considera che i terzi che trattano con l’Organizzazione abbiano preso atto delle disposizioni del presente accordo relative alle responsabilità dei membri.
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Responsabilità (Art. 22 Decisione (UE) 2008/579) — Testo vigente | Portale Normativo