Art. 24

Eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali e al consumo

In vigore dal 16 giu 2008
Eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali e al consumo 1.   I membri riconoscono l’importanza dello sviluppo sostenibile del settore caffeario, dell’eliminazione degli ostacoli esistenti e della prevenzione di nuovi ostacoli agli scambi commerciali e al consumo; al contempo, riconoscono il diritto dei membri di regolamentare il settore, introducendo nuove disposizioni per soddisfare obiettivi politici nazionali in materia di salute e ambiente, purché compatibili con gli impegni e gli obblighi assunti nel quadro di accordi internazionali, compresi quelli connessi al commercio internazionale. 2.   I membri riconoscono che alcune delle misure attualmente in vigore possono intralciare, in misura più o meno rilevante, l’aumento del consumo di caffè, in particolare: a) alcuni regimi di importazione applicabili al caffè, compresi i dazi preferenziali e di altro tipo, i contingenti, le operazioni dei monopoli governativi e gli organismi ufficiali di acquisto, nonché altre regole amministrative e pratiche commerciali; b) alcuni regimi di esportazione relativi alle sovvenzioni dirette o indirette e altre regole amministrative o pratiche commerciali; c) alcune condizioni interne di commercializzazione e disposizioni interne a carattere giuridico e amministrativo che possono incidere sul consumo. 3.   Considerati gli obiettivi di cui sopra e le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, i membri si adoperano per far ridurre i dazi applicati al caffè o per prendere altre misure intese a rimuovere gli ostacoli all’incremento del consumo. 4.   In considerazione del loro comune interesse, i membri si impegnano a cercare il modo migliore di ridurre progressivamente e, ove possibile, di eliminare gli ostacoli allo sviluppo del commercio e del consumo di cui al paragrafo 2 del presente articolo o di diminuirne sostanzialmente gli effetti. 5.   Tenendo conto degli impegni assunti a norma del paragrafo 4 del presente articolo, i membri informano ogni anno il Consiglio di tutte le misure adottate per applicare le disposizioni del presente articolo. 6.   Il direttore esecutivo prepara periodicamente uno studio sugli ostacoli al consumo e lo sottopone al Consiglio. 7.   Per conseguire gli obiettivi del presente articolo, il Consiglio può formulare raccomandazioni ai membri, che gli riferiscono appena possibile sulle misure prese per attuare tali raccomandazioni.
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Eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali e al consumo (Art. 24 Decisione (UE) 2008/579) — Testo vigente | Portale Normativo