Art. 23
Verifica e pubblicazione dei conti
In vigore dal 16 giu 2008
Verifica e pubblicazione dei conti
Prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, viene elaborato un rendiconto, verificato da un revisore indipendente, delle entrate e delle spese dell’Organizzazione durante l’esercizio finanziario in questione, il quale viene presentato al Consiglio affinché lo approvi in occasione della sessione successiva.
Storico versioni
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