Art. 25

Promozione e sviluppo del mercato

In vigore dal 16 giu 2008
Promozione e sviluppo del mercato 1.   I membri riconoscono i benefici che i membri esportatori e importatori traggono dalle attività svolte per promuovere il consumo, migliorare la qualità del prodotto e sviluppare mercati per il caffè, anche nei paesi esportatori. 2.   Le attività di promozione e di sviluppo dei mercati comprendono le campagne di informazione, la ricerca, lo sviluppo delle capacità e gli studi relativi alla produzione e al consumo di caffè. 3.   Tali attività possono essere inserite nel programma di lavoro annuale del Consiglio o tra le attività di progetto dell’Organizzazione di cui all’ e possono essere finanziate da contributi volontari dei membri, dei non membri, di altre organizzazioni e del settore privato. 4.   È istituito un comitato di promozione e sviluppo del mercato, la cui composizione e il cui mandato sono stabiliti dal Consiglio.
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Promozione e sviluppo del mercato (Art. 25 Decisione (UE) 2008/579) — Testo vigente | Portale Normativo