Art. 27

Miscele e succedanei

In vigore dal 16 giu 2008
Miscele e succedanei 1.   I membri evitano di mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che stabilisca che altri prodotti possono essere mescolati, trasformati o utilizzati insieme al caffè ai fini della rivendita in commercio come caffè. I membri si adoperano per vietare la vendita e la pubblicità, con la denominazione di caffè, dei prodotti contenenti meno dell’equivalente del 95 % di caffè verde come materia prima di base. 2.   Il direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione sull’osservanza delle disposizioni del presente articolo.
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Miscele e succedanei (Art. 27 Decisione (UE) 2008/579) — Testo vigente | Portale Normativo