Art. 26

Misure relative al caffè trasformato

In vigore dal 16 giu 2008
Misure relative al caffè trasformato I membri riconoscono che i paesi in via di sviluppo devono ampliare le basi delle loro economie ricorrendo, tra l’altro, all’industrializzazione e all’esportazione di manufatti, comprese la trasformazione del caffè e l’esportazione del caffè trasformato, di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e), f) e g). A tale riguardo, i membri evitano di adottare misure governative tali da perturbare il settore caffeario di altri membri.
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Misure relative al caffè trasformato (Art. 26 Decisione (UE) 2008/579) — Testo vigente | Portale Normativo