Art. 28
Sviluppo e finanziamento dei progetti
In vigore dal 16 giu 2008
Sviluppo e finanziamento dei progetti
1. I membri e il direttore esecutivo possono presentare proposte di progetto volte alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo, nonché uno o più settori prioritari d’azione individuati nel piano d’azione strategico approvato dal Consiglio a norma dell’.
2. Il Consiglio stabilisce le procedure e i meccanismi necessari per la presentazione, la valutazione, l’approvazione e la classificazione in ordine di priorità e il finanziamento dei progetti, nonché per la loro esecuzione, per il controllo, per la valutazione e per un’ampia diffusione dei risultati.
3. Durante ciascuna sessione del Consiglio, il direttore esecutivo riferisce in merito all’andamento dei progetti approvati dal Consiglio, compresi quelli in attesa di finanziamento, quelli in fase di attuazione o quelli completati dopo l’ultima sessione del Consiglio.
4. È istituito un comitato progetti, la cui composizione e il cui mandato sono stabiliti dal Consiglio.
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