Art. 30

Conferenza mondiale sul caffè

In vigore dal 16 giu 2008
Conferenza mondiale sul caffè 1.   Il Consiglio dispone l’organizzazione, a scadenze periodiche, di una Conferenza mondiale sul caffè (di seguito «Conferenza»), composta di membri esportatori e importatori, di rappresentanti del settore privato e di altri partecipanti interessati, compresi quelli di paesi non membri. Il Consiglio si adopera, in coordinamento con il presidente della Conferenza, affinché quest’ultima contribuisca a conseguire gli obiettivi del presente accordo. 2.   La Conferenza è presieduta da un presidente, non retribuito dall’Organizzazione, il quale viene nominato dal Consiglio per un periodo appropriato e invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio in veste di osservatore. 3.   Il Consiglio decide la forma, il titolo, l’argomento e la data della Conferenza di concerto con il comitato consultivo del settore privato. Di norma, la Conferenza si riunisce presso la sede dell’Organizzazione, durante una sessione del Consiglio. Se il Consiglio decide di accettare l’invito a tenere una sessione sul territorio di un membro, anche la Conferenza può svolgersi su detto territorio. In tal caso, le spese supplementari che comporta per l’Organizzazione il cambiamento di sede per la sessione sono a carico del paese ospitante. 4.   Salvo altrimenti deciso dal Consiglio, la Conferenza si autofinanzia. 5.   Il presidente riferisce al Consiglio in merito alle conclusioni della Conferenza.
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Conferenza mondiale sul caffè (Art. 30 Decisione (UE) 2008/579) — Testo vigente | Portale Normativo