Art. 32

Informazioni statistiche

In vigore dal 16 giu 2008
Informazioni statistiche 1.   L’Organizzazione funge da centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione: a) di informazioni statistiche sulla produzione mondiale, su prezzi, esportazioni, importazioni e riesportazioni, sulla distribuzione e sul consumo di caffè, oltre a informazioni sulla produzione, sul consumo, sugli scambi commerciali e sui prezzi del caffè in diverse categorie del mercato e sui prodotti contenenti caffè; e b) se lo ritiene necessario, di informazioni tecniche sulla coltivazione, sulla trasformazione e sull’utilizzazione del caffè. 2.   Il Consiglio può chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari per l’espletamento della sua attività, segnatamente relazioni statistiche periodiche sulla produzione, sulle tendenze della produzione, su esportazioni, importazioni e riesportazioni, sulla distribuzione, sul consumo, sulle scorte, sui prezzi e sull’imposizione; non possono tuttavia essere pubblicate informazioni che permettano di identificare le operazioni di persone o società che producono, trasformano o commercializzano caffè. I membri forniscono le informazioni richieste nella forma più dettagliata, tempestiva e precisa possibile. 3.   Il Consiglio stabilisce un sistema di prezzi indice e garantisce la pubblicazione quotidiana di un prezzo indice composito, il quale dovrebbe rispecchiare le effettive condizioni di mercato. 4.   Se un membro non fornisce o ha difficoltà a fornire, entro un termine ragionevole, le informazioni statistiche o gli altri dati necessari al Consiglio per il buon funzionamento dell’Organizzazione, il Consiglio può chiedergli di spiegare i motivi dell’inadempienza. Tale membro può inoltre informare il Consiglio delle difficoltà incontrate e chiedere assistenza tecnica. 5.   Se si ritiene che occorra assistenza tecnica in tale ambito, o se un membro non ha fornito, per due anni consecutivi, le informazioni statistiche chieste a norma del paragrafo 2 del presente articolo, non ha chiesto assistenza al Consiglio o non ha spiegato i motivi dell’inadempienza, il Consiglio può prendere iniziative affinché tale membro fornisca le informazioni richieste.
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Informazioni statistiche (Art. 32 Decisione (UE) 2008/579) — Testo vigente | Portale Normativo