Art. 33

Certificati di origine

In vigore dal 16 giu 2008
Certificati di origine 1.   Per agevolare la raccolta di dati statistici sul commercio internazionale del caffè e determinare con esattezza i quantitativi di caffè esportati da ciascun membro esportatore, l’Organizzazione può instaurare un sistema di certificati di origine secondo le regole approvate dal Consiglio. 2.   Tutte le esportazioni di caffè di un membro esportatore devono essere corredate di un certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati, conformemente alle regole stabilite dal Consiglio, da un organismo qualificato scelto dal membro e approvato dall’Organizzazione. 3.   Ciascun membro esportatore comunica all’Organizzazione il nome dell’organismo governativo o non governativo che svolgerà le funzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L’Organizzazione approva nominativamente un organismo non governativo secondo le regole stabilite dal Consiglio. 4.   Un membro esportatore può presentare in via eccezionale, fatta salva l’approvazione del Consiglio, una richiesta debitamente giustificata affinché i dati contenuti nei certificati di origine riguardanti le sue esportazioni di caffè vengano trasmessi all’Organizzazione in forma diversa.
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Certificati di origine (Art. 33 Decisione (UE) 2008/579) — Testo vigente | Portale Normativo