Art. 9

Poteri e funzioni del Consiglio

In vigore dal 16 giu 2008
Poteri e funzioni del Consiglio 1.   Il Consiglio, investito di tutti i poteri espressamente conferiti dal presente accordo, esercita le funzioni necessarie per attuarne le disposizioni. 2.   Il Consiglio può, se del caso, istituire e sciogliere altri comitati e organi ausiliari diversi da quelli previsti all’, paragrafo 3. 3.   Il Consiglio stabilisce le norme e i regolamenti necessari per l’esecuzione dell’accordo e conformi alle sue disposizioni, compreso il proprio regolamento interno e i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell’Organizzazione e al suo personale. Nel regolamento interno il Consiglio può prevedere una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni specifiche. 4.   Il Consiglio elabora periodicamente un piano di azione strategico per orientare la sua attività e indicarne le priorità, comprese quelle per le attività di progetto intraprese ai sensi dell’ e gli studi, le indagini e le relazioni svolti ai sensi dell’. Le priorità individuate nel piano d’azione si riflettono nei programmi di lavoro annuali approvati dal Consiglio. 5.   Il Consiglio conserva inoltre una documentazione necessaria per l’espletamento delle sue funzioni a norma del presente accordo e qualsiasi altro documento ritenuto utile.
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