Art. 11
Sessioni del Consiglio
In vigore dal 16 giu 2008
Sessioni del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce due volte all’anno in sessione ordinaria e può indire sessioni straordinarie di propria iniziativa o su richiesta di dieci membri. Le sessioni del Consiglio vengono indette con almeno 30 giorni di anticipo, che diventano 10 giorni nei casi più urgenti.
2. Le sessioni si svolgono presso la sede dell’Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente. Se un membro invita il Consiglio a riunirsi sul suo territorio, e se il Consiglio dà il proprio consenso, le spese supplementari che comporta per l’Organizzazione il cambiamento di sede per la sessione sono a carico del membro suddetto.
3. Il Consiglio può invitare qualsiasi paese non membro o ogni organizzazione di cui agli ad assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. Il Consiglio decide in ogni singola sessione in merito all’ammissione di osservatori.
4. Il quorum necessario affinché una sessione del Consiglio possa prendere decisioni è raggiunto con la presenza di oltre metà dei membri esportatori e di oltre la metà dei membri importatori che detengono almeno i due terzi del totale dei voti per ogni categoria. Se il quorum non è stato raggiunto all’inizio di una sessione del Consiglio o di una riunione plenaria, il presidente ritarda di almeno due ore l’apertura della sessione o della riunione plenaria. Qualora non si raggiunga il quorum neanche dopo il rinvio, il presidente può differire ulteriormente, di almeno due ore, l’apertura della sessione o della riunione plenaria. Se non viene raggiunto il quorum nemmeno dopo questo ulteriore rinvio, si rimanda la questione su cui occorre adottare decisioni alla successiva sessione del Consiglio.
Storico versioni
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