Art. 13
Procedura di votazione del Consiglio
In vigore dal 16 giu 2008
Procedura di votazione del Consiglio
1. Ciascun membro dispone per la votazione del numero di voti che detiene e non è autorizzato a frazionarli. Esso può tuttavia disporre diversamente dei voti che gli sono conferiti per procura conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Ogni membro esportatore può autorizzare per iscritto un altro membro esportatore e ogni membro importatore può autorizzare per iscritto un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a esercitare il suo diritto di voto in una o più riunioni del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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