Art. 13

Procedura di votazione del Consiglio

In vigore dal 16 giu 2008
Procedura di votazione del Consiglio 1.   Ciascun membro dispone per la votazione del numero di voti che detiene e non è autorizzato a frazionarli. Esso può tuttavia disporre diversamente dei voti che gli sono conferiti per procura conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   Ogni membro esportatore può autorizzare per iscritto un altro membro esportatore e ogni membro importatore può autorizzare per iscritto un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a esercitare il suo diritto di voto in una o più riunioni del Consiglio.
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Procedura di votazione del Consiglio (Art. 13 Decisione (UE) 2008/579) — Testo vigente | Portale Normativo