Art. 13 · Procedura di votazione del Consiglio

Art. 13

Procedura di votazione del Consiglio

In vigore dal 16 giu 2008
Procedura di votazione del Consiglio 1.   Ciascun membro dispone per la votazione del numero di voti che detiene e non è autorizzato a frazionarli. Esso può tuttavia disporre diversamente dei voti che gli sono conferiti per procura conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   Ogni membro esportatore può autorizzare per iscritto un altro membro esportatore e ogni membro importatore può autorizzare per iscritto un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a esercitare il suo diritto di voto in una o più riunioni del Consiglio.
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