Art. 14

Decisioni del Consiglio

In vigore dal 16 giu 2008
Decisioni del Consiglio 1.   Il Consiglio si impegna ad adottare tutte le decisioni e raccomandazioni mediante consensus. Se non si ottiene il consensus, il Consiglio adotta le decisioni e formula raccomandazioni a maggioranza ripartita di almeno il 70 % dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti e di almeno il 70 % dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente. 2.   La seguente procedura si applica a tutte le decisioni che il Consiglio adotta a maggioranza ripartita dei voti: a) se la proposta non ottiene la maggioranza ripartita dei voti a causa del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori o di uno, due o tre membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro 48 ore se il Consiglio lo decide a maggioranza dei membri presenti; e b) se ancora una volta non si raggiunge la maggioranza ripartita, la proposta è considerata non approvata. 3.   I membri si impegnano a considerare vincolanti tutte le decisioni prese dal Consiglio in applicazione del presente accordo.
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Decisioni del Consiglio (Art. 14 Decisione (UE) 2008/579) — Testo vigente | Portale Normativo