Art. 12

Ripartizione dei voti

In vigore dal 16 giu 2008
Ripartizione dei voti 1.   I membri esportatori e i membri importatori detengono rispettivamente un totale di 1 000 voti, ripartiti all’interno di ciascuna categoria di membri, esportatori o importatori, come indicato nei paragrafi seguenti del presente articolo. 2.   Ogni membro detiene cinque voti di base. 3.   I voti rimanenti dei membri esportatori sono ripartiti fra di essi proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni di caffè, indipendentemente dalla destinazione, nei quattro anni civili precedenti. 4.   I voti rimanenti dei membri importatori sono ripartiti fra di essi proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni di caffè nei quattro anni civili precedenti. 5.   La Comunità europea o ogni organizzazione intergovernativa di cui all’, paragrafo 3, votano come singoli membri; dispongono di cinque voti di base e di un numero di voti aggiuntivi proporzionale al volume medio delle loro importazioni o esportazioni di caffè nei quattro anni civili precedenti. 6.   Il Consiglio ripartisce i voti all’inizio di ogni annata caffearia conformemente alle disposizioni del presente articolo. La ripartizione così fissata rimane in vigore per tutto l’anno in questione, salvo nei casi previsti al paragrafo 7 del presente articolo. 7.   Qualora vi sia un cambiamento nella partecipazione all’Organizzazione o qualora il diritto di voto di un membro sia sospeso o ripristinato a norma dell’, il Consiglio ridistribuisce i voti conformemente al disposto del presente articolo. 8.   Nessun membro può disporre di due terzi o più dei voti nella sua categoria. 9.   I voti non possono essere frazionati.
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Ripartizione dei voti (Art. 12 Decisione (UE) 2008/579) — Testo vigente | Portale Normativo