Art. 12
Ripartizione dei voti
In vigore dal 16 giu 2008
Ripartizione dei voti
1. I membri esportatori e i membri importatori detengono rispettivamente un totale di 1 000 voti, ripartiti all’interno di ciascuna categoria di membri, esportatori o importatori, come indicato nei paragrafi seguenti del presente articolo.
2. Ogni membro detiene cinque voti di base.
3. I voti rimanenti dei membri esportatori sono ripartiti fra di essi proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni di caffè, indipendentemente dalla destinazione, nei quattro anni civili precedenti.
4. I voti rimanenti dei membri importatori sono ripartiti fra di essi proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni di caffè nei quattro anni civili precedenti.
5. La Comunità europea o ogni organizzazione intergovernativa di cui all’, paragrafo 3, votano come singoli membri; dispongono di cinque voti di base e di un numero di voti aggiuntivi proporzionale al volume medio delle loro importazioni o esportazioni di caffè nei quattro anni civili precedenti.
6. Il Consiglio ripartisce i voti all’inizio di ogni annata caffearia conformemente alle disposizioni del presente articolo. La ripartizione così fissata rimane in vigore per tutto l’anno in questione, salvo nei casi previsti al paragrafo 7 del presente articolo.
7. Qualora vi sia un cambiamento nella partecipazione all’Organizzazione o qualora il diritto di voto di un membro sia sospeso o ripristinato a norma dell’, il Consiglio ridistribuisce i voti conformemente al disposto del presente articolo.
8. Nessun membro può disporre di due terzi o più dei voti nella sua categoria.
9. I voti non possono essere frazionati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:579:oj#art-12