Art. 10

Presidente e vicepresidente del Consiglio

In vigore dal 16 giu 2008
Presidente e vicepresidente del Consiglio 1.   Il Consiglio elegge, per ogni annata caffearia, il presidente e il vicepresidente, i quali non sono retribuiti dall’Organizzazione. 2.   Il presidente viene eletto tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, e il vicepresidente viene eletto tra i rappresentanti dell’altra categoria. Le due categorie di membri si alternano ogni annata caffearia. 3.   Né il presidente né il vicepresidente facente funzione di presidente hanno diritto di voto. In tal caso, il loro supplente esercita il diritto di voto del membro.
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Presidente e vicepresidente del Consiglio (Art. 10 Decisione (UE) 2008/579) — Testo vigente | Portale Normativo