Art. 15
Cooperazione con altre organizzazioni
In vigore dal 16 giu 2008
Cooperazione con altre organizzazioni
1. Il Consiglio può prendere le disposizioni necessarie per procedere a consultazioni o cooperare con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e con le sue agenzie specializzate, nonché con altre organizzazioni intergovernative appropriate e organizzazioni internazionali e regionali pertinenti. Esso si avvale pienamente delle strutture del Fondo comune per i prodotti di base e di altre fonti di finanziamento. Tra queste disposizioni possono rientrare le misure di ordine finanziario che il Consiglio giudicherà necessarie per conseguire gli obiettivi del presente accordo. L’Organizzazione, tuttavia, non si assume alcun obbligo finanziario per le garanzie fornite dai singoli membri o da altri organismi per l’esecuzione di progetti a norma di queste disposizioni. Il fatto di far parte dell’Organizzazione non obbliga nessun membro ad assumere responsabilità inerenti a prestiti attivi o passivi contratti da altri membri o organismi in relazione a questi progetti.
2. Nei limiti del possibile, l’Organizzazione è autorizzata a chiedere ai membri, ai non membri, ai donatori e ad altri organismi informazioni sui progetti e programmi di sviluppo nel settore del caffè. Se del caso, e con l’accordo delle parti interessate, l’Organizzazione può trasmettere queste informazioni alle altre organizzazioni e ai membri.
Storico versioni
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