Art. 7

Privilegi e immunità

In vigore dal 16 giu 2008
Privilegi e immunità 1.   L’Organizzazione è dotata di capacità giuridica. Essa dispone in particolare della capacità di stipulare contratti, acquistare e alienare beni mobili e immobili, nonché di stare in giudizio. 2.   Lo status, i privilegi e le immunità dell’Organizzazione, del direttore esecutivo, del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei membri durante i soggiorni che effettuano, per l’esercizio delle loro funzioni, nel territorio del paese ospitante, sono disciplinati da un accordo di sede concluso tra il governo ospitante e l’Organizzazione. 3.   L’accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente accordo. Esso può tuttavia estinguersi: a) previo accordo tra il governo ospitante e l’Organizzazione; b) qualora la sede dell’Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del governo ospitante; o c) qualora l’Organizzazione cessi di esistere. 4.   L’Organizzazione può concludere con uno o più membri gli accordi in materia di privilegi e immunità eventualmente necessari per il corretto funzionamento del presente accordo, che dovranno essere approvati dal Consiglio. 5.   I governi dei paesi membri diversi dal governo ospitante concedono all’Organizzazione le agevolazioni di cui beneficiano le agenzie specializzate delle Nazioni Unite per quanto riguarda le restrizioni valutarie e di cambio, la gestione dei conti bancari e il trasferimento di fondi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:579:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Privilegi e immunità (Art. 7 Decisione (UE) 2008/579) — Testo vigente | Portale Normativo