Art. 7
Privilegi e immunità
In vigore dal 16 giu 2008
Privilegi e immunità
1. L’Organizzazione è dotata di capacità giuridica. Essa dispone in particolare della capacità di stipulare contratti, acquistare e alienare beni mobili e immobili, nonché di stare in giudizio.
2. Lo status, i privilegi e le immunità dell’Organizzazione, del direttore esecutivo, del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei membri durante i soggiorni che effettuano, per l’esercizio delle loro funzioni, nel territorio del paese ospitante, sono disciplinati da un accordo di sede concluso tra il governo ospitante e l’Organizzazione.
3. L’accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente accordo. Esso può tuttavia estinguersi:
a)
previo accordo tra il governo ospitante e l’Organizzazione;
b)
qualora la sede dell’Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del governo ospitante; o
c)
qualora l’Organizzazione cessi di esistere.
4. L’Organizzazione può concludere con uno o più membri gli accordi in materia di privilegi e immunità eventualmente necessari per il corretto funzionamento del presente accordo, che dovranno essere approvati dal Consiglio.
5. I governi dei paesi membri diversi dal governo ospitante concedono all’Organizzazione le agevolazioni di cui beneficiano le agenzie specializzate delle Nazioni Unite per quanto riguarda le restrizioni valutarie e di cambio, la gestione dei conti bancari e il trasferimento di fondi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:579:oj#art-7