Art. 19

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 16 giu 2008
Disposizioni finanziarie 1.   Le spese delle delegazioni al Consiglio e dei rappresentanti presso i suoi comitati sono a carico dei governi rappresentati. 2.   Le altre spese derivanti dalla gestione del presente accordo vengono coperte dai contributi annuali versati dai membri, calcolati secondo le disposizioni dell’, e dal ricavato della vendita di servizi specifici ai membri nonché della vendita di informazioni e di studi a norma degli . 3.   L’esercizio finanziario dell’Organizzazione coincide con l’annata caffearia.
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