Art. 19
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 16 giu 2008
Disposizioni finanziarie
1. Le spese delle delegazioni al Consiglio e dei rappresentanti presso i suoi comitati sono a carico dei governi rappresentati.
2. Le altre spese derivanti dalla gestione del presente accordo vengono coperte dai contributi annuali versati dai membri, calcolati secondo le disposizioni dell’, e dal ricavato della vendita di servizi specifici ai membri nonché della vendita di informazioni e di studi a norma degli .
3. L’esercizio finanziario dell’Organizzazione coincide con l’annata caffearia.
Storico versioni
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