Art. 18

Comitato finanziario e amministrativo

In vigore dal 16 giu 2008
Comitato finanziario e amministrativo È istituito un comitato finanziario e amministrativo, la cui composizione e il cui mandato sono stabiliti dal Consiglio. Il comitato è incaricato di sopraintendere all’elaborazione del bilancio amministrativo da sottoporre all’approvazione del Consiglio e dell’esecuzione di altri compiti assegnatigli dal Consiglio, tra cui il controllo delle entrate e delle spese e le questioni connesse all’amministrazione dell’Organizzazione. Il comitato finanziario e amministrativo riferisce al Consiglio in merito alle proprie attività.
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Comitato finanziario e amministrativo (Art. 18 Decisione (UE) 2008/579) — Testo vigente | Portale Normativo