Art. 17

Direttore esecutivo e personale

In vigore dal 16 giu 2008
Direttore esecutivo e personale 1.   Il Consiglio nomina il direttore esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di nomina del direttore esecutivo basandosi su quelle dei funzionari di livello corrispondente di organizzazioni intergovernative analoghe. 2.   Il direttore esecutivo è il capo dei servizi amministrativi dell’Organizzazione ed è responsabile dell’espletamento delle funzioni che gli competono nel quadro della gestione del presente accordo. 3.   Il direttore esecutivo nomina il personale dell’Organizzazione conformemente al regolamento stabilito dal Consiglio. 4.   Il direttore esecutivo e gli altri membri del personale non devono avere interessi finanziari nell’industria, nel commercio o nel trasporto del caffè. 5.   Nell’adempimento delle loro mansioni, il direttore esecutivo e il personale non chiedono né ricevono istruzioni da alcun membro né da alcuna altra autorità esterna all’Organizzazione. Essi evitano tutte le iniziative incompatibili con la loro posizione di funzionari internazionali e sono responsabili solo nei confronti dell’Organizzazione. Tutti i membri si impegnano a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell’esecuzione dei loro compiti.
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Direttore esecutivo e personale (Art. 17 Decisione (UE) 2008/579) — Testo vigente | Portale Normativo