Art. 40
Firma, ratifica, accettazione o approvazione
In vigore dal 16 giu 2008
Firma, ratifica, accettazione o approvazione
1. Salvo disposizioni contrarie, il presente accordo sarà depositato, dal 1o febbraio 2008 al 31 agosto 2008 compreso, presso la sede del depositario affinché sia firmato dalle parti contraenti dell’accordo internazionale sul caffè del 2001 e dai governi invitati alla sessione del Consiglio durante la quale il presente accordo è stato adottato.
2. Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari conformemente alle rispettive procedure giuridiche.
3. Fatto salvo l’, gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario entro il 30 settembre 2008. Tuttavia, il Consiglio può concedere proroghe ai governi firmatari che non abbiano potuto depositare i loro strumenti entro tale data. Il Consiglio comunica tali decisioni al depositario.
4. All’atto della firma e della ratifica, dell’accettazione o approvazione o della notifica dell’applicazione provvisoria, la Comunità europea deposita una dichiarazione presso il depositario in cui conferma la propria competenza esclusiva sulle materie disciplinate dal presente accordo. Gli Stati membri della Comunità europea non possono diventare parti contraenti dell’accordo.
Storico versioni
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