Art. 38
Consultazioni
In vigore dal 16 giu 2008
Consultazioni
Ogni membro esamina con attenzione le eventuali osservazioni di un altro membro su qualsiasi questione relativa al presente accordo e accetta consultazioni al riguardo. Durante le consultazioni, su richiesta di una delle parti e con l’accordo dell’altra, il direttore esecutivo istituisce una commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici per giungere a una conciliazione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell’Organizzazione. Se una parte non accetta che il direttore esecutivo istituisca detta commissione, o se le consultazioni non hanno esito positivo, la questione può essere sottoposta al Consiglio in conformità dell’. Se le consultazioni portano a una soluzione, viene presentata una relazione al direttore esecutivo che la distribuisce a tutti i membri.
Storico versioni
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