Art. 10
Rimborso del finanziamento comunitario
In vigore dal 8 ago 2007
Rimborso del finanziamento comunitario
1. Per il finanziamento erogato secondo la procedura descritta all’, la Commissione emette, entro 90 giorni dal completamento dell’operazione di trasporto per la quale è stato concesso il sostegno finanziario della Comunità, un ordine di recupero allo Stato partecipante che ha ottenuto il finanziamento comunitario per un importo corrispondente alle disposizioni contenute nella decisione di erogazione del finanziamento e pari ad almeno il 50 % dei finanziamenti ricevuti e ad un minimo del 50 % dei costi ammissibili.
2. Per i costi sostenuti per l’esperimento della procedura di cui all’, la Commissione emette, entro 90 giorni dal completamento dell’operazione di trasporto per la quale è stato concesso il sostegno finanziario della Comunità, un ordine di recupero allo Stato partecipante che ha ottenuto il finanziamento comunitario per un importo corrispondente alle disposizioni contenute nella decisione della Commissione riguardante la richiesta di un servizio di trasporto e pari ad almeno il 50 % dei costi di trasporto.
Storico versioni
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