Art. 9
Costi ammissibili
In vigore dal 8 ago 2007
Costi ammissibili
I seguenti costi beneficiano del sostegno finanziario della Comunità:
a)
costi connessi allo spostamento delle risorse di trasporto fino al punto di spedizione nel territorio dello Stato partecipante che offre l’assistenza di protezione civile, compresi i costi di tutti i servizi, i compensi, i costi di logistica e movimentazione, i costi del carburante e l’eventuale alloggio nonché altri costi indiretti come imposte, diritti in generale e costi di transito;
b)
costi sostenuti dal punto di spedizione nel territorio dello Stato partecipante che offre l’assistenza di protezione civile fino alla destinazione finale, compresi i costi per tutti i servizi, i compensi, i costi di logistica e movimentazione, i costi del carburante e l’eventuale alloggio nonché altri costi indiretti come imposte, diritti in generale e costi di transito;
c)
costi per il viaggio di ritorno dei mezzi di trasporto e di eventuali squadre e relative attrezzature.
Tutti i costi devono essere debitamente comprovati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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