Art. 8

Decisione sul finanziamento comunitario

In vigore dal 8 ago 2007
Decisione sul finanziamento comunitario 1.   Ai fini dell’, paragrafo 2, lettera c), punto ii), della decisione 2007/162/CE, Euratom si ritiene che tutte le altre possibilità di reperire i trasporti nell’ambito del meccanismo siano state esperite qualora le procedure di cui agli della presente decisione non abbiano consentito di trovare una soluzione nel periodo fissato dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 3, della presente decisione. 2.   Per determinare il rispetto dei criteri definiti all’, paragrafo 2, lettera c), punti i) e iii), della decisione 2007/162/CE, Euratom e dei principi di economia, efficienza ed efficacia istituiti dal regolamento finanziario, è necessario tener conto dei seguenti elementi: a) informazioni contenute nella richiesta di finanziamento comunitario presentata dallo Stato partecipante a norma dell’, paragrafo 3; b) esigenze espresse dallo Stato colpito; c) eventuali valutazioni delle esigenze svolte da esperti che riferiscono alla Commissione durante l’emergenza; d) altre informazioni pertinenti e affidabili fornite dagli Stati partecipanti e dalle organizzazioni internazionali di cui la Commissione dispone al momento della decisione; e) efficienza ed efficacia delle soluzioni di trasporto concepite per prestare con tempestività l’assistenza di protezione civile; f) altre azioni intraprese dalla Commissione. 3.   Gli Stati partecipanti forniscono ogni altra informazione supplementare necessaria per valutare il rispetto dei criteri definiti all’, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2007/162/CE, Euratom. Gli Stati partecipanti informano la Commissione non appena ricevono la richiesta di informazioni da parte di quest’ultima. 4.   La decisione riguardante le azioni che possono beneficiare di un sostegno finanziario a norma dell’, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2007/162/CE, Euratom stabilisce l’importo massimo del finanziamento comunitario per una determinata richiesta, tenuto conto della dotazione di bilancio disponibile. 5.   La decisione sul sostegno finanziario è comunicata immediatamente allo Stato partecipante che chiede il sostegno. Tale decisione viene comunicata anche a tutti gli altri Stati partecipanti.
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Decisione sul finanziamento comunitario (Art. 8 Decisione (UE) 2007/606) — Testo vigente | Portale Normativo