Art. 7
Richiesta di un servizio di trasporto
In vigore dal 8 ago 2007
Richiesta di un servizio di trasporto
1. In situazioni diverse da quelle indicate all’ lo Stato partecipante che chiede un sostegno per il trasporto può chiedere alla Commissione di appaltare un servizio di trasporto al settore privato o ad altri soggetti per trasferire l’assistenza di protezione civile che fornisce al paese colpito.
2. Dopo che le è pervenuta la richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione ne informa immediatamente tutti gli Stati partecipanti e comunica allo Stato partecipante che chiede un sostegno per il trasporto tutte le soluzioni disponibili ai fini del trasporto e i rispettivi costi.
3. Sulla base dello scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato partecipante conferma per iscritto la propria richiesta relativa al servizio di trasporto e l’impegno a rimborsare la Commissione secondo quanto indicato all’. Lo Stato partecipante indica la percentuale dei costi che intende rimborsare. Tale percentuale non deve essere inferiore al 50 %.
4. Lo Stato partecipante comunica tempestivamente alla Commissione eventuali modifiche alla sua richiesta di un servizio di trasporto.
Storico versioni
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