Art. 5

Risposte alle richieste di sostegno per la messa in comune o l’individuazione delle risorse di trasporto

In vigore dal 8 ago 2007
Risposte alle richieste di sostegno per la messa in comune o l’individuazione delle risorse di trasporto 1.   Gli Stati partecipanti informano quanto prima la Commissione delle eventuali risorse di trasporto che possono mettere a disposizione su base volontaria in risposta alla richiesta di sostegno per la messa in comune o l’individuazione delle risorse di trasporto. Le informazioni contengono i dati indicati nell’allegato, parte B. 2.   È opportuno che gli Stati partecipanti che non dispongono di adeguate risorse di trasporto informino tempestivamente la Commissione. 3.   La Commissione raccoglie le informazioni sulle risorse di trasporto disponibili e le invia al più presto allo Stato partecipante che presenta la richiesta e agli altri Stati partecipanti. 4.   Oltre alle informazioni del paragrafo 3, la Commissione invia agli Stati partecipanti ogni altra informazione di cui dispone riguardante le risorse di trasporto disponibili di altra provenienza, ad esempio presenti sul mercato commerciale, e agevola l’accesso degli Stati partecipanti a tali risorse supplementari. 5.   Lo Stato partecipante che presenta la richiesta informa la Commissione delle soluzioni di trasporto prescelte e si mette in contatto con gli Stati partecipanti che forniscono tale sostegno o con l’operatore individuato dalla Commissione. 6.   La Commissione informa tutti gli Stati partecipanti della scelta operata dallo Stato partecipante che presenta la richiesta. Quest’ultimo informa regolarmente la Commissione dei progressi realizzati nella prestazione dell’assistenza di protezione civile che offre.
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Risposte alle richieste di sostegno per la messa in comune o l’individuazione delle risorse di trasporto (Art. 5 Decisione (UE) 2007/606) — Testo vigente | Portale Normativo