Art. 6
Richiesta di sovvenzione
In vigore dal 8 ago 2007
Richiesta di sovvenzione
1. Qualora sia stata individuata una possibile soluzione per il trasporto, ma serva un finanziamento comunitario per consentire il trasporto dell’assistenza di protezione civile, lo Stato partecipante può chiedere una sovvenzione alla Comunità.
2. Nella sua richiesta lo Stato partecipante indica la percentuale dei costi ammissibili che intende rimborsare. Tale percentuale non deve essere inferiore al 50 %. La Commissione informa immediatamente della richiesta tutti gli Stati partecipanti.
3. La Commissione può stipulare con le autorità competenti interessate degli Stati partecipanti convenzioni quadro di partenariato, definite all’articolo 163 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (5), al fine di agevolare le procedure previste dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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