Art. 11
Risarcimento dei danni
In vigore dal 8 ago 2007
Risarcimento dei danni
Lo Stato partecipante che chiede un sostegno per il trasporto rinuncia a presentare domanda di risarcimento alla Comunità per i danni causati alle sue proprietà o al personale che presta il servizio se tali danni sono conseguenti alla fornitura del sostegno per il trasporto di cui alla presente decisione, a meno che non si dimostri che il danno è dovuto a frode o colpa grave.
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