Art. 11

Risarcimento dei danni

In vigore dal 8 ago 2007
Risarcimento dei danni Lo Stato partecipante che chiede un sostegno per il trasporto rinuncia a presentare domanda di risarcimento alla Comunità per i danni causati alle sue proprietà o al personale che presta il servizio se tali danni sono conseguenti alla fornitura del sostegno per il trasporto di cui alla presente decisione, a meno che non si dimostri che il danno è dovuto a frode o colpa grave.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:606:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Risarcimento dei danni (Art. 11 Decisione (UE) 2007/606) — Testo vigente | Portale Normativo