Art. 12
Designazione delle autorità competenti
In vigore dal 8 ago 2007
Designazione delle autorità competenti
Gli Stati partecipanti designano le autorità competenti autorizzate a chiedere e a ricevere il sostegno finanziario della Commissione in applicazione della presente decisione e ne informano la Commissione entro 60 giorni dalla notifica della presente decisione. Eventuali modifiche sono comunicate immediatamente alla Commissione.
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