Art. 9
In vigore dal 6 ago 2007
1. Ove sia fatto riferimento al presente articolo, le autorità competenti del Regno Unito provvedono affinché il documento commerciale richiesto dalla normativa comunitaria per gli scambi intracomunitari sia convalidato allegando copia di un certificato ufficiale, attestante che il processo di produzione è stato verificato ed è risultato conforme alle pertinenti prescrizioni della normativa comunitaria nonché idoneo a distruggere il virus dell'afta epizootica, o che i prodotti in questione sono stati ottenuti da materiali pretrattati opportunamente certificati, e che sono applicate le disposizioni necessarie a evitare eventuali ricontaminazioni ad opera del virus dell'afta epizootica dopo il trattamento.
Questa certificazione di verifica del processo di produzione reca un riferimento alla presente decisione, è valida trenta giorni, reca la data di scadenza ed è rinnovabile previa ispezione dello stabilimento.
2. Nel caso di prodotti destinati alla vendita al dettaglio al consumatore finale, le autorità competenti del Regno Unito possono autorizzare che partite di merci raggruppate, diverse dalle carni fresche, dalle carni macinate, delle carni separate meccanicamente e dalle preparazioni di carne, ognuna delle quali sia idoneo alla spedizione in conformità della presente decisione, siano accompagnate da un documento commerciale convalidato mediante copia allegata di un certificato veterinario ufficiale attestante che i luoghi di spedizione dispongono di un sistema atto a garantire che le merci sono spedite soltanto se è possibile rintracciare le prove documentali della loro conformità alla presente decisione e che tale sistema è stato verificato ed è risultato soddisfacente. La certificazione di verifica del sistema di rintracciabilità reca un riferimento alla presente decisione, è valida trenta giorni, specifica la data di scadenza ed è rinnovabile soltanto previa verifica dello stabilimento conclusasi con risultati soddisfacenti. Le autorità competenti del Regno Unito comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco di stabilimenti da esse approvato in applicazione delle suddette disposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:552:oj#art-9