Art. 13

In vigore dal 6 ago 2007
1.   Gli Stati membri diversi dal Regno Unito non spediscono animali vivi di specie sensibili verso le parti del territorio del Regno Unito elencate nell'allegato I. 2.   Gli Stati membri collaborano al controllo dei bagagli personali dei passeggeri in provenienza dalle parti del Regno Unito elencate nell'allegato I e alle campagne d'informazione destinate a impedire l'introduzione di prodotti di origine animale nel territorio degli Stati membri diversi dal Regno Unito.
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Art. 13 Decisione (UE) 2007/552 — Testo vigente | Portale Normativo