Art. 12
In vigore dal 6 ago 2007
1. Il Regno Unito provvede affinché gli equidi spediti dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II in altre parti del proprio territorio o verso un altro Stato membro siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato C della direttiva 90/426/CEE del Consiglio. Tale certificato è rilasciato esclusivamente per equidi provenienti da un'azienda non soggetta a un divieto ufficiale in applicazione dell' o dell' della direttiva 2003/85/CEE del Consiglio.
2. Il certificato di polizia sanitaria che accompagna gli equidi spediti dal Regno Unito in altri Stati membri secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1 reca la seguente dicitura:
«Equidi conformi alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:552:oj#art-12