Art. 10

In vigore dal 6 ago 2007
1.   Il Regno Unito provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi nelle aree elencate negli allegati I e II siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e fornisce la prova dell'avvenuta disinfezione. 2.   Il Regno Unito provvede affinché gli operatori dei porti di uscita dal Regno Unito garantiscano che gli pneumatici degli autoveicoli in partenza dal Regno Unito siano disinfettati.
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