Art. 7
In vigore dal 6 ago 2007
1. Il Regno Unito non spedisce pelli di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.
2. Il divieto non si applica alle pelli prodotte anteriormente al 15 luglio 2007 o conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002.
Si deve provvedere a separare adeguatamente le pelli trattate da quelle non trattate.
3. Il Regno Unito provvede affinché le pelli di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato recante la seguente dicitura:
«Pelli conformi alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito».
4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 1, lettere da b) a e), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che esse siano accompagnate da un documento commerciale attestante il rispetto delle condizioni di trattamento di cui all'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 1, lettere da b) a e), del regolamento (CE) n. 1774/2002.
5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento di cui all'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002 sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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