Art. 5
In vigore dal 6 ago 2007
1. Il Regno Unito non spedisce prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano, provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano:
a)
fabbricati anteriormente al 15 luglio 2007; oppure
b)
preparati con latte conforme alle disposizioni dell', paragrafo 2 o 3; oppure
c)
destinati ad essere esportati in un paese terzo le cui condizioni d'importazione consentono che tali prodotti siano sottoposti a un trattamento diverso da quelli previsti dalla presente decisione che garantisce l'inattivazione del virus dell'afta epizootica.
3. Fatto salvo l'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, i divieti di cui al paragrafo 1 non si applicato ai prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano:
a)
fabbricati a partire da latte con un pH controllato inferiore a 7,0 e che abbiano subito un trattamento termico, per almeno 15 secondi, alla temperatura di almeno 72 °C, a condizione che tale trattamento non fosse necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti sono conformi alle pertinenti norme di polizia sanitaria stabilite dalla presente decisione;
b)
fabbricati a partire da latte crudo di animali delle specie bovina, ovina o caprina che abbiano soggiornato per almeno 30 giorni in un'azienda situata – all'interno di una delle aree elencate nell'allegato I – al centro di un cerchio del raggio di almeno 10 km in cui non si sia verificato alcun caso di afta epizootica nei 30 giorni precedenti la produzione del latte crudo. Tali prodotti devono inoltre essere stati sottoposti a un processo di stagionatura o maturazione di almeno 90 giorni nel corso del quale il pH viene abbassato al di sotto di 6,0 in tutta la massa e la loro crosta deve essere stata trattata con acido citrico allo 0,2 % subito prima del confezionamento o dell'imballaggio.
4. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano:
a)
ai prodotti lattiero-caseari preparati negli stabilimenti situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
—
tutto il latte impiegato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui all', paragrafo 2, oppure deve essere ottenuto da animali fuori delle aree di cui all'allegato I,
—
tutti i prodotti lattiero-caseari impiegati nel prodotto finale devono essere conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), o al paragrafo 3 oppure devono essere fabbricati con latte ottenuto da animali fuori delle aree elencate nell'allegato I;
—
lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;
—
i prodotti lattiero-caseari devono essere chiaramente identificati, trasportati ed immagazzinati separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;
—
il controllo del rispetto delle condizioni di cui sopra è affidato alle autorità competenti, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni;
b)
ai prodotti lattiero-caseari preparati nelle parti del territorio fuori delle aree elencate nell'allegato I con latte ottenuto anteriormente al 15 luglio 2007 e proveniente da parti del territorio elencate nell'allegato I, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I.
5. I prodotti lattiero-caseari spediti dal Regno Unito in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:
«Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito»
6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 5, per i prodotti lattiero-caseari conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 e trasformati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all', paragrafo 1.
7. In deroga alle disposizioni del paragrafo 5, per i prodotti lattiero-caseari che soddisfano le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 lettera a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 e che sono stati sottoposti a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf-stable), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.
Storico versioni
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