Art. 4

In vigore dal 6 ago 2007
1.   Il Regno Unito non spedisce latte, destinato o meno al consumo umano, proveniente dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I. 2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano al latte che sia stato sottoposto almeno a un trattamento conforme: a) all'allegato IX, parte A, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte destinato al consumo umano; oppure b) all'allegato IX, parte B, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte non destinato al consumo umano o destinato all'alimentazione di animali appartenenti a specie sensibili all'afta epizootica. 3.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano al latte preparato in stabilimenti situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) tutto il latte impiegato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure essere ottenuto da animali allevati e munti fuori delle aree elencate nell'allegato I; b) lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario; c) il latte deve essere chiaramente identificato, essere trasportato e immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I; d) il trasporto di latte crudo da aziende situate fuori delle aree elencate nell'allegato I agli stabilimenti di cui sopra si effettua in veicoli che prima dell'operazione siano stati puliti e disinfettati e che non abbiano avuto in seguito alcun contatto con aziende delle aree elencate nell'allegato I che detengono animali di specie sensibili all'afta epizootica; e) il controllo del rispetto delle condizioni di cui sopra è affidato alle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni. 4.   Il latte spedito dal Regno Unito in altri Stati membri è accompagnato da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura: «Latte conforme alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito». 5.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), e che è stato trasformato in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto delle condizioni richieste per il trattamento di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all', paragrafo 1. 6.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), e che è stato sottoposto a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf stable), è sufficiente che sia accompagnato da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.
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Art. 4 Decisione (UE) 2007/552 — Testo vigente | Portale Normativo