Art. 2

In vigore dal 6 ago 2007
1.   Il Regno Unito non spedisce le carni di cui al paragrafo 2 di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti o ottenute da animali originari delle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I. 2.   Le carni di cui al paragrafo 1 comprendono le «carni fresche», le «carni macinate», le «carni separate meccanicamente» e le «preparazioni di carni», come definite all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004. 3.   Le carni che non possono essere spedite dal Regno Unito a norma della presente decisione vengono contrassegnate conformemente a quanto disposto dall', paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE del Consiglio o conformemente alla decisione 2001/304/CE della Commissione. 4.   Purché le carni siano chiaramente identificate e a partire dalla data di produzione siano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle carni di cui al paragrafo 2 che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 e che: a) sono state ottenute anteriormente al 15 luglio 2007 oppure b) provengono da animali allevati e macellati o, nel caso delle carni di selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica, da animali uccisi fuori delle aree elencate nell'allegato II. 5.   Il controllo del rispetto delle condizioni di cui sopra è affidato alle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali. 6.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle aree elencate negli allegati I e II e trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale in mezzi di trasporto sigillati, in deroga all', punti 1 e 2, in un macello situato in un'area elencata nell'allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati. Tali carni possono essere commercializzate soltanto nelle parti del territorio del Regno Unito elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni: — queste carni fresche devono recare tutte il bollo sanitario secondo quanto disposto dall', paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE del Consiglio o dalla decisione 2001/304/CE della Commissione; — lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario; — le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui è autorizzata la spedizione fuori del Regno Unito; — il controllo del rispetto delle condizioni di cui sopra è affidato alle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni. 7.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni: — nello stabilimento sono lavorate in uno stesso giorno solo le carni fresche di cui al paragrafo 4. Successivamente alla lavorazione di carni che non soddisfano detto requisito sono effettuate operazioni di pulizia e disinfezione; — tutte queste carni fresche devono recare la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004/CE; — lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario; — le carni fresche devono essere chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I; — il controllo del rispetto delle condizioni di cui sopra è affidato alle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni. 8.   Le carni spedite dal Regno Unito in altri Stati membri sono accompagnate da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale, che reca la seguente dicitura: «Carni conformi alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito».
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