Art. 8
In vigore dal 30 nov 2006
1. I programmi per il controllo e la sorveglianza:
a)
della peste suina classica presentati da Germania, Francia, Lussemburgo, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b)
della peste suina classica e della peste suina africana presentati dall’Italia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici e sierologici dei suini domestici e dei cinghiali e, per quanto riguarda i programmi di Germania, Francia e Slovacchia, anche per l'acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche, sino ad un importo massimo di:
a)
800 000 EUR per la Germania;
b)
500 000 EUR per la Francia;
c)
EUR 140 000 EUR per l'Italia;
d)
35 000 EUR per il Lussemburgo;
e)
25 000 EUR per la Slovenia;
f)
400 000 EUR per la Slovacchia.
3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:
a)
test ELISA
:
2,5 EUR per test;
b)
acquisto di una dose di vaccino
:
0,5 EUR per dose.
Storico versioni
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