Art. 3

In vigore dal 30 nov 2006
1.   I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Spagna, Italia, Polonia e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo della tubercolinizzazione, degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di: a) 3 000 000 EUR per la Spagna; b) 2 500 000 EUR per l'Italia; c) 1 100 000 EUR per la Polonia; d) 450 000 EUR per il Portogallo. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti: a) tubercolinizzazione : 0,8 EUR per test; b) test del gamma interferone : 5 EUR per test.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:875:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Decisione (UE) 2006/875 — Testo vigente | Portale Normativo