Art. 1
In vigore dal 30 nov 2006
1. I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Repubblica ceca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo dei test di laboratorio e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito dei programmi, sino ad un importo massimo di:
a)
490 000 EUR per la Repubblica ceca;
b)
850 000 EUR per la Germania;
c)
925 000 EUR per l'Estonia;
d)
1 200 000 EUR per la Lettonia;
e)
1 850 000 EUR per l'Ungheria;
f)
185 000 EUR per l'Austria;
g)
4 850 000 EUR per la Polonia;
h)
375 000 EUR per la Slovenia;
i)
500 000 EUR per la Slovacchia;
j)
112 000 EUR per la Finlandia.
3. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dalla Lituania e del 100 % delle spese sostenute dalla Lituania per l'acquisto, la distribuzione dei vaccini e delle esche al di fuori del suo territorio, fino ad un importo massimo di 600 000 EUR.
4. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:
a)
acquisto di una dose di vaccino: 0,5 EUR per dose per i programmi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d); e
b)
acquisto di una dose di vaccino: 0,3 EUR per dose per gli altri programmi di cui ai paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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