Art. 1

In vigore dal 30 nov 2006
1.   I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Repubblica ceca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo dei test di laboratorio e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito dei programmi, sino ad un importo massimo di: a) 490 000 EUR per la Repubblica ceca; b) 850 000 EUR per la Germania; c) 925 000 EUR per l'Estonia; d) 1 200 000 EUR per la Lettonia; e) 1 850 000 EUR per l'Ungheria; f) 185 000 EUR per l'Austria; g) 4 850 000 EUR per la Polonia; h) 375 000 EUR per la Slovenia; i) 500 000 EUR per la Slovacchia; j) 112 000 EUR per la Finlandia. 3.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dalla Lituania e del 100 % delle spese sostenute dalla Lituania per l'acquisto, la distribuzione dei vaccini e delle esche al di fuori del suo territorio, fino ad un importo massimo di 600 000 EUR. 4.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti: a) acquisto di una dose di vaccino: 0,5 EUR per dose per i programmi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d); e b) acquisto di una dose di vaccino: 0,3 EUR per dose per gli altri programmi di cui ai paragrafi 2 e 3.
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