Art. 4

In vigore dal 30 nov 2006
1.   I programmi di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Estonia, Italia, Lettonia, Lituania e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di: a) 20 000 EUR per l'Estonia; b) 400 000 EUR per l'Italia; c) 35 000 EUR per la Lettonia; d) 135 000 EUR per la Lituania; e) 2 300 000 EUR per la Polonia; f) 225 000 EUR per il Portogallo. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti: a) test ELISA : 0,5 EUR per test; b) test di immunodiffusione in gel di agar : 0,5 EUR per test.
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Art. 4 Decisione (UE) 2006/875 — Testo vigente | Portale Normativo