Art. 9

In vigore dal 30 nov 2006
1.   I programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky presentati da Belgio e Spagna sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi degli esami di laboratorio, sino ad un importo massimo di: a) 250 000 EUR per il Belgio; b) 350 000 EUR per la Spagna. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare l’importo di EUR 1 per un test ELISA.
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